Volare Covid19 per l’aviazione generale
A integrazione delle precedenti misure con le quali, a seguito dell’emergenza Covid-19, è stata limitata l’operatività aeroportuale italiano, l’ENAC ha emanato ulteriori disposizioni per gli aeroporti e in particolare per aviazione generale e per le aviosuperfici, le elisuperfici e le idrosuperfici.
Negli aeroporti di aviazione generale e nelle aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici (escluse le aviosuperfici e le elisuperfici occasionali), sono consentiti i voli motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o effettuati per motivi di salute, nonché i voli finalizzati al rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020.
Per effettuare questi voli il pilota, due ore prima del decollo, deve trasmettere all’autorità di pubblica sicurezza competente territorialmente per l’aeroporto o per l’area di atterraggio di destinazione, le comunicazioni previste (art. 9 del decreto ministeriale del 1° febbraio 2006).
Oltre a tali comunicazioni, il pilota deve trasmettere all’autorità di pubblica sicurezza competente territorialmente anche l’autodichiarazione prevista dal Ministero dell’Interno.
Queste disposizioni non si applicano alle Regioni le cui attività di volo, a seguito dell’emergenza Covid-19, sono state limitate con apposita normativa.